Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro: guida operativa alla disciplina vigente
Analisi tecnica delle disposizioni normative riguardanti l'incumulabilità e il cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro ha subito profonde trasformazioni a seguito della Legge 27 dicembre 2008, n. 133 (art. 19), che ha sancito il principio generale di cumulabilità per le pensioni di vecchiaia, anticipata e di anzianità. Tuttavia, permangono eccezioni di rilievo che richiedono attenzione specifica nella gestione delle pratiche presso i nostri sportelli.
Principali tipologie di cumulabilità
- Pensioni di vecchiaia e anticipate: Risultano integralmente cumulabili con i redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, superando i precedenti limiti di soglia.
- Pensioni ai superstiti (Reversibilità): La normativa rimane ancorata all'art. 1, comma 41, della Legge 335/1995, che prevede una decurtazione dell'assegno in presenza di redditi propri del beneficiario, secondo le fasce stabilite annualmente dall'INPS.
- Assegno ordinario di invalidità (AOI): L'AOI è soggetto a due diverse trattenute qualora il reddito da lavoro superi le soglie previste dalla Legge 335/1995. La prima trattenuta (25%) scatta quando il reddito da lavoro supera di 4 volte il trattamento minimo, la seconda (50%) quando il reddito supera le 5 volte.
Indicazioni pratiche per gli operatori
Nell'attività quotidiana, è fondamentale verificare lo stato occupazionale del pensionato al momento della liquidazione della pratica. Per i percettori di Assegno Ordinario di Invalidità, consigliamo di acquisire annualmente la dichiarazione dei redditi dell'assistito, procedendo alla sospensione o alla riduzione della quota di pensione tramite la procedura INPS di 'Comunicazione Redditi', evitando così al pensionato la notifica di indebiti previdenziali.
Precedenti giurisprudenziali e orientamenti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14757/2018, ha ribadito che, in materia di cumulo, l'onere della prova in merito alla natura del reddito (se derivante da lavoro o altra fonte) grava sul contribuente. È altresì consolidato l'orientamento secondo cui il reddito da lavoro autonomo occasionale, se documentato, non rientra nel computo delle trattenute se non superate specifiche soglie di esenzione. Si ricorda inoltre la Circolare INPS n. 16/2015, che chiarisce l'esclusione dal calcolo del cumulo dei redditi derivanti da indennità per cariche pubbliche elettive e rendite vitalizie non connesse a prestazioni lavorative.
Raccomandazioni finali
Raccomandiamo agli operatori di controllare sempre il fascicolo previdenziale del cittadino tramite il portale INPS 'Istituto' per verificare se siano presenti segnalazioni di 'incumulabilità non dichiarata'. La corretta gestione tempestiva evita la formazione di indebiti che, in presenza di dolo o colpa del pensionato, possono essere recuperati dall'Istituto con procedure coattive.
